Chi tampona ha sempre torto?

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Chi tampona ha sempre torto?

Messaggioda Erpiotta » lunedì 12 marzo 2007, 20:15

Se ne è discusso nella sezione bar, ma ci terrei a sapere il tuo parere, grazie.

http://www.terremotor.it/forum/viewtopic.php?t=3398

robi
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Re: Chi tampona ha sempre torto?

Messaggioda robi » mercoledì 14 marzo 2007, 12:13

Erpiotta ha scritto:Se ne è discusso nella sezione bar, ma ci terrei a sapere il tuo parere, grazie.

http://www.terremotor.it/forum/viewtopic.php?t=3398


Ti ringrazio per la domanda.
Come certamente sai per legge è prevista una c.d. distanza di scurezza tra un veicolo ed un altro in ordine di marcia.

Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427, salva l'applicazione del- le sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.


tale distanza è necessaria affinché in caso di brusca frenata ci sia lo spazio per evitare il tamponamento.
Pertanto, se hai mantenuto la distanza di sicurezza non devi rispondere del tamponamento.

ciao e scusa il ritardo :coram te:
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